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Come funzionano le votazioni in Svizzera?

Più volte all'anno gli svizzeri decidono direttamente su leggi federali e modifiche della Costituzione. Ecco come funziona.

Chi può votare?

Tutti i cittadini svizzeri di almeno 18 anni, tranne chi è escluso per durevole incapacità di discernimento. Anche gli svizzeri all'estero possono votare su temi federali se si iscrivono presso l'ultimo comune di domicilio o presso l'ambasciata.

Su che cosa si vota?

Ogni modifica della Costituzione federale va in votazione (referendum obbligatorio). Una legge viene votata solo se 50 000 persone lo chiedono entro 100 giorni (referendum facoltativo). 100 000 firme in 18 mesi impongono una votazione su un'iniziativa popolare, una proposta di modifica della Costituzione. Il Parlamento può opporre un controprogetto.

Come si contano i voti?

La maggior parte degli oggetti richiede solo la maggioranza del popolo, cioè dei votanti. Le modifiche costituzionali richiedono anche la maggioranza dei cantoni (doppia maggioranza). Venti cantoni contano un voto ciascuno e i sei semicantoni (Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno) mezzo voto. Sono 23 voti cantonali; la maggioranza è 12. Il risultato di un cantone è la maggioranza dei suoi votanti.

Quando si vota?

Al massimo quattro domeniche all'anno. Il Consiglio federale fissa le date con anni di anticipo e decide almeno quattro mesi prima della domenica quali oggetti vanno in votazione. In una domenica possono esserci più oggetti.

Come voto?

Circa tre o quattro settimane prima della domenica ogni avente diritto riceve il materiale dal proprio comune. La maggior parte vota per corrispondenza. A seconda del comune si può votare anche alle urne e in alcuni cantoni con il voto elettronico. La data limite è indicata dal vostro cantone.

Che cosa succede dopo?

La domenica pomeriggio i cantoni scrutinano e i primi risultati arrivano in poche ore. Il Consiglio federale accerta poi il risultato ufficiale. Un oggetto accettato entra in vigore; se è respinto resta il diritto vigente.

Fonti: Cancelleria federale (ch.ch, admin.ch), Costituzione federale art. 136, 138-142.

La maggioranza dei Cantoni spiegataL'iniziativa popolare spiegataReferendum facoltativo e obbligatorio spiegatiAlle votazioni