Referendum facoltativo e obbligatorio spiegati
Le modifiche della Costituzione sono sempre sottoposte al voto, le leggi solo su richiesta. È la differenza tra referendum obbligatorio e facoltativo.
Referendum obbligatorio
Vanno obbligatoriamente al voto: le modifiche della Costituzione federale, l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali e le leggi federali urgenti senza base costituzionale con validità superiore a un anno (art. 140 Cost.). Occorre la doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni, anche per le leggi urgenti senza base costituzionale.
Referendum facoltativo
Contro le leggi federali e alcuni altri atti si può chiedere il referendum entro 100 giorni dalla pubblicazione. Servono 50 000 firme o la richiesta di 8 Cantoni (art. 141 Cost.). Vi sottostanno anche determinati trattati internazionali.
Quale maggioranza serve?
Nel referendum facoltativo basta la maggioranza del popolo. Se non viene chiesto il referendum, la legge entra in vigore senza votazione.
La differenza
Obbligatorio: la votazione ha sempre luogo, di regola con la doppia maggioranza. Facoltativo: la votazione ha luogo solo se la chiedono 50 000 aventi diritto di voto o 8 Cantoni e basta la maggioranza del popolo. Un'iniziativa, invece, viene dagli aventi diritto di voto stessi.
Fonti: Cancelleria federale (ch.ch, admin.ch), Costituzione federale art. 140, 141, 141a.
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